P. Q. M. 
 
    Letti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  l  della   legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953,  il  Presidente
delegato: 
        dichiara   manifestamente   infondata   la    questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 253 del codice civile; 
        solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 269,  comma 1  del  codice  civile  nei  sensi  di  cui  in
motivazione e, per l'effetto, sospende il presente giudizio; 
        ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
venga  notificata  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidente del Senato e al Presidente
della Camera dei deputati; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
          Salerno, 11 marzo 2021 
 
                 Il Presidente relatore: de Filippis