P. Q. M. Letti gli articoli 134 della Costituzione, l della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, il Presidente delegato: dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 253 del codice civile; solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, comma 1 del codice civile nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende il presente giudizio; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati; dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Salerno, 11 marzo 2021 Il Presidente relatore: de Filippis