P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione; 
    Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11  marzo  1953,  n.
87; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale - con riferimento agli articoli 3,  comma
1, 53, comma 1, e 24 comma 2, della Costituzione - dell'art. 5, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917  (Testo  unico  delle  imposte  dirette),  nella  parte  in   cui
attribuisce i redditi della societa' in accomandita semplice ai  soci
accomandanti Ā«indipendentemente dalla percezioneĀ»; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Sospende  il  presente  giudizio  fino  all'esito  del   giudizio
incidentale di costituzionalita'; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Udine, 15 maggio 2023 
 
                  Il Presidente e relatore: Zuliani