P.Q.M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - con riferimento agli articoli 3, comma 1, 53, comma 1, e 24 comma 2, della Costituzione - dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte dirette), nella parte in cui attribuisce i redditi della societa' in accomandita semplice ai soci accomandanti Ā«indipendentemente dalla percezioneĀ»; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, 15 maggio 2023 Il Presidente e relatore: Zuliani