P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss. della legge 11 novembre del 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione - della norma di cui all'art. 628, comma 2, codice penale nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'; Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale; Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87 dell'11 marzo 1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti. Bologna, 31 gennaio 2024 Il giudice: Romito