P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss. della legge 11
novembre del 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3  e  27,
commi 1 e 3 della Costituzione - della norma  di  cui  all'art.  628,
comma 2, codice penale nella parte in cui non prevede una  diminuente
quando per  la  natura,  la  specie,  i  mezzi,  le  modalita'  o  le
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno
o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alla Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale; 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.  87
dell'11 marzo 1953, che la  presente  ordinanza  e'  stata  letta  in
udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che
sono o devono considerarsi presenti. 
      Bologna, 31 gennaio 2024 
 
                         Il giudice: Romito