Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziche' euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012. Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Frigo Il Cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012. Il Direttore della Cancelleria: Melatti