Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale,  sopravvenuta  dall'8
agosto 2009, dell'art. 102, terzo  comma,  della  legge  24  novembre
1981, n. 689 (Modifiche  al  sistema  penale),  nella  parte  in  cui
stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene  pecuniarie
non eseguite per insolvibilita'  del  condannato,  il  ragguaglio  ha
luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziche' euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un  giorno  di  liberta'
controllata. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                         Il Redattore: Frigo 
 
 
                       Il Cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012. 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti