per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto  16
marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta amministrativa), sollevate - in riferimento agli  articoli  3,
4, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione - dalla  Corte  d'appello
di Trieste e - in  riferimento  agli  articoli  3,  27  e  111  della
Costituzione - dalla Corte di cassazione, con le  ordinanze  indicate
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI