per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate - in riferimento agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione - dalla Corte d'appello di Trieste e - in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione - dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI