per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3 della
legge della Regione Veneto 27  dicembre  2011,  n.  30  (Disposizioni
urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attivita' di
commercio al dettaglio  e  disposizioni  transitorie  in  materia  di
autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di  vendita  e
parchi commerciali); 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Veneto n. 30
del 2011 sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo e  secondo
comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI