per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20,  comma  1,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge
6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario; 
    dichiara, in via consequenziale,  ai  sensi  dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo,  dello  stesso
decreto-legge n. 112 del 2008, nel  testo  modificato  dall'art.  18,
comma 16,  lettera  b),  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito
in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                             Allegato 
                     Ordinanza letta all'udienza del 27 febbraio 2013 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che nel presente giudizio di legittimita' costituzionale
e' intervenuta la spa Metro Italia Cash and Carry; 
    che tale soggetto non e' parte del giudizio a quo; 
    che,  per  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,   possono
partecipare al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale le
sole parti  del  giudizio  principale  e  i  terzi  portatori  di  un
interesse   qualificato,   immediatamente   inerente   al    rapporto
sostanziale dedotto in giudizio  (da  ultimo,  sentenza  n.  150  del
2012); 
    che la  spa  Metro  Italia  Cash  and  Carry  motiva  il  proprio
intervento affermando che, ove l'art. 20, comma 1, del  decreto-legge
n.  112  del  2008  fosse  dichiarato   illegittimo,   essa   sarebbe
legittimata a chiedere all'INPS la  restituzione  dei  contributi  di
malattia versati negli anni dal 1994 al 1998; 
    che,  quindi,  l'interesse   dell'interveniente   e'   privo   di
correlazione con  le  specifiche  e  peculiari  posizioni  soggettive
dedotte nel giudizio principale. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibile l'intervento della spa Metro  Italia  Cash
and Carry. 
 
                   F.to: Franco Gallo, Presidente