per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI Allegato Ordinanza letta all'udienza del 27 febbraio 2013 ORDINANZA Rilevato che nel presente giudizio di legittimita' costituzionale e' intervenuta la spa Metro Italia Cash and Carry; che tale soggetto non e' parte del giudizio a quo; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 150 del 2012); che la spa Metro Italia Cash and Carry motiva il proprio intervento affermando che, ove l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 fosse dichiarato illegittimo, essa sarebbe legittimata a chiedere all'INPS la restituzione dei contributi di malattia versati negli anni dal 1994 al 1998; che, quindi, l'interesse dell'interveniente e' privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio principale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento della spa Metro Italia Cash and Carry. F.to: Franco Gallo, Presidente