per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art.
4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  semplificazioni   tributarie,   di   efficientamento   e
potenziamento  delle  procedure  di  accertamento),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in  cui
si applica alla Regione siciliana; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del comma 10 dell'art. 4, del decreto-legge n. 16  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  44  del  2012,
promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43  dello  statuto  speciale
della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli
artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme  di  attuazione
dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia  finanziaria),
nonche' al principio di leale collaborazione in relazione all'art. 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione), dalla Regione siciliana con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI