per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita'  costituzionale  riguardanti  ulteriori  disposizioni
contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  impugnate  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135
promosse,  con  riferimento  agli  artt.  3,  39,  41  e   97   della
Costituzione e  al  «principio  dell'affidamento  e  della  sicurezza
giuridica», dalla Regione autonoma Sardegna con il  ricorso  indicato
in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, promosse,  in
riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera a), e  7  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna) e agli artt. 117 e 119 della  Costituzione,  dalla  Regione
autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI