per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 275, comma
3, terzo periodo, del codice di  procedura  penale,  come  modificato
dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio  2009,  n.  11  (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonche' in  tema  di  atti  persecutori),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in  cui
- nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza
in ordine al  delitto  di  cui  all'articolo  609-octies  del  codice
penale, e' applicata la custodia  cautelare  in  carcere,  salvo  che
siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non  sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in  cui  siano
acquisiti elementi specifici, in  relazione  al  caso  concreto,  dai
quali risulti che le esigenze cautelari  possono  essere  soddisfatte
con altre misure. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI