per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del  Paese),  convertito,
con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.
134, promossa dalla Regione Basilicata, in riferimento agli artt. 114
e 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma  1,  del
d.l. n. 83 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1,  della  legge  n.  134  del  2012,  promossa  dalla  Regione
Basilicata, in riferimento  all'art.  117  della  Costituzione  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI