per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promossa dalla Regione Basilicata, in riferimento agli artt. 114 e 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012, promossa dalla Regione Basilicata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI