per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separata pronuncia  ogni  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  aventi  ad  oggetto  altre
disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione; 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  64,
commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 53, comma 1, lettera  b),  del  medesimo
d.l. n. 83 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge n. 134 del 2012, promossa, in  riferimento  agli
articoli 75 e 136 della Costituzione, dalla  Regione  Veneto  con  il
ricorso in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI