per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separata pronuncia ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione; 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 53, comma 1, lettera b), del medesimo d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 75 e 136 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI