per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni contenute nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213; riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 174 del 2012, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 116 della Costituzione ed agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41 48, 49, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 119 e 126 Cost., e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con i ricorsi indicati in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011), e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonche' agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) ed n), e 2, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonche' agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 116 Cost. e agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonche' agli artt. 15, 35 e 50 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010, e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonche' agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 7) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nonche' agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonche' agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI