per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale riguardanti le ulteriori  disposizioni
contenute nel decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   finanza   e   funzionamento   degli   enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate  nel  maggio  2012),   convertito,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 4, del medesimo  d.l.  n.  174  del
2012, promosse, dalla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in
riferimento all'art. 116 della Costituzione ed  agli  artt.  12,  13,
comma 2, 19, 41 48, 49, 54, 63 e 65  della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia), e dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt.
3, 116, 117, 119 e 126 Cost., e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15,  16,
26, 35, 50 e 54 della legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto speciale  per  la  Sardegna),  con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n.  174  del  2012,
nella  parte  relativa  alle  spettanze  finanziarie  previste  dagli
statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48,  49,  54  e
63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione
agli artt. 1, comma  152,  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2011), e 27, comma 7, della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della  Costituzione),  dalla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli  artt.
117, terzo comma, e 119 Cost., nonche' agli artt. 3,  4,  5,  7  e  8
della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con
i ricorsi indicati in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettere a), b), c), d), e),  f),
g), h), l), m) ed n), e 2, del d.l. n. 174  del  2012,  promosse,  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119  Cost.,  nonche'  agli
artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla  Regione  autonoma
Sardegna, e, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, del d.l. n.  174  del  2012,
promosse, in riferimento all'art. 116 Cost.  e  agli  artt.  12,  13,
comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963,
dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' in  riferimento
agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, primo comma, lettera b), della
legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione  autonoma  Sardegna,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma  5,  del  d.l.  n.  174  del  2012,
promossa, in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonche' agli artt.
15, 35 e 50 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla  Regione  autonoma
Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n.  174  del  2012,
nella  parte  relativa  ai  trasferimenti  erariali   diversi   dalle
spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali,  promosse,  in
riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63,  quinto  comma,  della  legge
cost. n. 1 del 1963, anche in relazione  agli  artt.  1,  comma  152,
della legge n. 220 del 2010, e 27, comma 7, della  legge  n.  42  del
2009, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonche' agli artt. 3, 4, 5,
7 e 8 della legge  cost.  n.  3  del  1948,  dalla  Regione  autonoma
Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    7)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. n. 174 del 2012,
promosse, in riferimento agli artt. 117 e  119  Cost.,  nonche'  agli
artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948,  dalla  Regione
autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    8)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. n. 174  del
2012, promosse, in riferimento agli artt. 117,  terzo  comma,  e  119
Cost., nonche' agli artt. 7 e 8 della legge  cost.  n.  3  del  1948,
dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all'art. 3  Cost.,
dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi  indicati
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI