per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale del decreto-legge 13  agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse
dalle  Regioni  Toscana,  Lazio,  Puglia,   Emilia-Romagna,   Veneto,
Liguria,  Umbria,  Campania,  Lombardia,  e  dalla  Regione  autonoma
Sardegna con i ricorsi indicati in  epigrafe,  nonche'  la  decisione
delle  ulteriori  questioni  di   legittimita'   costituzionale   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135,  promosse  dalle  Regioni
Lazio, Veneto, Campania, Puglia, e dalla  Regione  autonoma  Sardegna
con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
5, del d.l. n. 138 del 2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art.  19,  comma  2,
del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 135 del 2012, limitatamente  alle  parole  «,  a  maggioranza  dei
componenti,», nonche' dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135   del   2012,
limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art.  19,  comma  2,
del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 135 del 2012, limitatamente alle parole  «,  con  deliberazione  a
maggioranza assoluta dei propri componenti,»; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
7, del d.l. n. 138 del 2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art.  19,  comma  2,
del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno
dei due appartenga alle opposizioni»; 
    4) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 1, 3, 4,
5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28, del d.l. n. 138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  promosse
dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt.  117,  secondo  comma,
lettera p) e quarto comma, in combinato  disposto,  agli  artt.  118,
133, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 9, comma  2,  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
parte seconda della Costituzione), nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione, con il ricorso n. 134 del 2011; 
    5) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma  2,  del
d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
148  del  2011,  nella  formulazione  antecedente   la   sostituzione
introdotta  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promosse
dalla Regione Puglia, in riferimento agli  artt.  114,  117,  secondo
comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il  ricorso
n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna,  in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e
quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011;  dalla
Regione Veneto, in riferimento agli artt.  97,  114,  secondo  comma,
117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con
il ricorso n. 145 del 2011; dalla  Regione  Liguria,  in  riferimento
agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo  comma,  97,  114,  117,  primo,
secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso  n.  146  del
2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo
e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma,  118  e
133 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011; 
    6) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma  7,  del
d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
148  del  2011,  nella  formulazione  antecedente   la   sostituzione
introdotta  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promosse
dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, secondo  comma,
lettera p), terzo e  quarto  comma,  133,  secondo  comma,  anche  in
relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., con  il
ricorso n. 133 del 2011; dalla Regione Puglia,  in  riferimento  agli
artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo e  quarto  comma,  e
118  Cost.,  con  il  ricorso  n.  141  del   2011;   dalla   Regione
Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo  e  secondo
comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133  Cost.,
con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto, in  riferimento
agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo  comma,  lettera  p),
terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso  n.  145  del  2011;
dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5,  77,  primo  e
secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133
Cost., con il ricorso n. 146  del  2011;  dalla  Regione  Umbria,  in
riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117,
primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 147
del 2011; 
    7) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 16,  del
d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
148  del  2011,  nella  formulazione  antecedente   la   sostituzione
introdotta  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promosse
dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 97, 117,  secondo
comma, lettera p), terzo e quarto comma, 133, secondo comma, anche in
relazione agli artt. 114, 117, quarto comma, 118 e 119 e al principio
di leale collaborazione, con  il  ricorso  n.  133  del  2011;  dalla
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, 97,  114,  117,  secondo
comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il  ricorso
n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna,  in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e
quarto  comma,  118  e  133  Cost.,   e   al   principio   di   leale
collaborazione, con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto,
in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma,
lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso  n.  145
del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5,  77,
primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e  quarto  comma,
118 e 133 Cost., e al  principio  di  leale  collaborazione,  con  il
ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria,  in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e
quarto  comma,  118  e  133  Cost.,   e   al   principio   di   leale
collaborazione, con il ricorso n. 147 del 2011; 
    8)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148  del  2011,  nella
formulazione antecedente la  sostituzione  introdotta  dall'art.  19,
comma 2, del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del  2012,  promosse  dalla  Regione  Toscana,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli  artt.  114,  117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  dalla
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto  comma,
e 118, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 141  del  2011;  dalla
Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77,  primo  e
secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133
Cost., con il ricorso n. 144  del  2011;  dalla  Regione  Veneto,  in
riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma,  117,  secondo  comma,
lettera p), terzo e sesto comma, 118 Cost., con il ricorso n. 145 del
2011; dalla Regione Liguria, in riferimento  agli  artt.  3,  5,  77,
primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e  quarto  comma,
118 e 133 Cost., con il  ricorso  n.  146  del  2011;  dalla  Regione
Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo  e  secondo  comma,
97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost.  con  il
ricorso n. 147 del 2011; dalla Regione Campania, in riferimento  agli
artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118, in
combinato disposto con gli artt. 117 e 119, quarto comma, Cost.,  con
il ricorso n. 153 del 2011; dalla Regione Lombardia,  in  riferimento
agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, quarto comma, 133, secondo
comma, e 120 Cost., con il ricorso n. 155 del 2011; 
    9)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 3,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148  del  2011,  nella
formulazione antecedente la  sostituzione  introdotta  dall'art.  19,
comma 2, del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del  2012,  promosse  dalla  Regione  Toscana,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli  artt.  114,  117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  dalla
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera
p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost., con il ricorso n. 141  del
2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt.  3,  5,
77, primo e secondo comma, 97, 114,  117,  primo,  secondo  e  quarto
comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione
Veneto, in riferimento  agli  artt.  97,  114,  secondo  comma,  117,
secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost.,  con  il
ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e
quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011;  dalla
Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo  e  secondo
comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133  Cost.,
con il ricorso n. 147 del 2011; 
    10)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 4,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148  del  2011,  nella
formulazione antecedente la  sostituzione  introdotta  dall'art.  19,
comma 2, del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del  2012,  promosse  dalla  Regione  Toscana,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli  artt.  114,  117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  dalla
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114,  117,  secondo  comma,
lettera p), terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., con il  ricorso
n. 141 del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna,  in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo,  secondo,
quarto e sesto comma, 118 e  133  Cost.,  e  al  principio  di  leale
collaborazione, con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione Veneto,
in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma,
lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso  n.  145
del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5,  77,
primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo, quarto  e  sesto
comma, 118 e 133 Cost., e al principio di leale  collaborazione,  con
il ricorso n. 146 del 2011; dalla Regione Umbria, in riferimento agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo,  secondo,
quarto e sesto comma, 118 e  133  Cost.,  e  al  principio  di  leale
collaborazione con il ricorso n. 147 del 2011; 
    11)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l.  13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  148  del  2011,
nella formulazione antecedente la sostituzione  introdotta  dall'art.
19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del  2012,  promosse  dalla  Regione  Toscana,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, 133, secondo comma, anche in relazione agli  artt.  114,  117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  dalla
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114,  117,  secondo  comma,
lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n.  141
del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt.  3,
5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo  e  quarto
comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione
Veneto, in riferimento  agli  artt.  97,  114,  secondo  comma,  117,
secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost.,  con  il
ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e
quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011;  dalla
Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo  e  secondo
comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133  Cost.,
con il ricorso n. 147 del 2011; 
    12)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 9,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148  del  2011,  nella
formulazione antecedente la  sostituzione  introdotta  dall'art.  19,
comma 2, del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135  del  2012,  promosse  dalla  Regione  Puglia,  in
riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p),  terzo  e
quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso  n.  141  del  2011;  dalla
Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 77,  primo  e
secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133
Cost., con il ricorso n. 144  del  2011;  dalla  Regione  Veneto,  in
riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso  n.  145
del 2011; dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 3, 5,  77,
primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e  quarto  comma,
118 e 133 Cost., con il  ricorso  n.  146  del  2011;  dalla  Regione
Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo  e  secondo  comma,
97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133 Cost., con  il
ricorso n. 147 del 2011; 
    13)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 11, del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148  del  2011,  nella
formulazione antecedente la  sostituzione  introdotta  dall'art.  19,
comma 2, del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del  2012,  promosse  dalla  Regione  Toscana,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114,  117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  dalla
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 114,  117,  secondo  comma,
lettera p), terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n.  141
del 2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt.  3,
5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo  e  quarto
comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione
Veneto, in riferimento  agli  artt.  97,  114,  secondo  comma,  117,
secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost.,  con  il
ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e
quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011;  dalla
Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo  e  secondo
comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e  133  Cost.
con il ricorso n. 147 del 2011; 
    14)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 12, del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148  del  2011,  nella
formulazione antecedente la  sostituzione  introdotta  dall'art.  19,
comma 2, del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del  2012,  promosse  dalla  Regione  Toscana,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114,  117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  dalla
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera
p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost. con il ricorso n.  141  del
2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt.  3,  5,
77, primo e secondo comma, 97, 114,  117,  primo,  secondo  e  quarto
comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione
Veneto, in riferimento  agli  artt.  97,  114,  secondo  comma,  117,
secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost.,  con  il
ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e
quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011;  dalla
Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo  e  secondo
comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133  Cost.,
con il ricorso n. 147 del 2011; 
    15)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 15, del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148  del  2011,  nella
formulazione antecedente la  sostituzione  introdotta  dall'art.  19,
comma 2, del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del  2012,  promosse  dalla  Regione  Toscana,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, e 133, secondo comma, anche in relazione agli artt. 114,  117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso n. 133 del 2011;  dalla
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera
p), terzo e quarto comma, 114 e 118 Cost. con il ricorso n.  141  del
2011; dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt.  3,  5,
77, primo e secondo comma, 97, 114,  117,  primo,  secondo  e  quarto
comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; dalla Regione
Veneto, in riferimento  agli  artt.  97,  114,  secondo  comma,  117,
secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 Cost.,  con  il
ricorso n. 145 del 2011; dalla Regione Liguria, in  riferimento  agli
artt. 3, 5, 77, primo e secondo comma, 97, 114, 117, primo, secondo e
quarto comma, 118 e 133 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011;  dalla
Regione Umbria, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, primo  e  secondo
comma, 97, 114, 117, primo, secondo e quarto comma, 118 e 133  Cost.,
con il ricorso n. 147 del 2011; 
    16)  dichiara  inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 17, lettera a), del  d.l.  n.  138
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,
promosse dalla Regione Toscana, in riferimento  agli  artt.  3  e  97
Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; 
    17)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 4,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo
sostituito  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e
dell'art. 19, comma 5, del d.l.  n.  95  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art.  16,  comma  5,
del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l.
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del  2012,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art.  16,  commi
6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma
2, del d.l. n. 95 del  2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012,  promosse  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 144 del 2011; 
    18)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 4,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo
sostituito  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e
dell'art. 19, comma 5, del d.l.  n.  95  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art.  16,  comma  5,
del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l.
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del  2012,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art.  16,  commi
6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma
2, del d.l. n. 95 del  2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 146 del 2011; 
    19)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 4,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo
sostituito  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e
dell'art. 19, comma 5, del d.l.  n.  95  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art.  16,  comma  5,
del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l.
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del  2012,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art.  16,  commi
6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma
2, del d.l. n. 95 del  2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Umbria, in  riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso n. 147 del 2011; 
    20)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 5,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo
sostituito  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e
dell'art. 19, comma 6, del d.l.  n.  95  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; dell'art. 16, commi 6,  9
e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni,  dalla
legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art.  19,  comma  2,
del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 135 del  2012,  promosse  dalla  Regione  Veneto,  in  riferimento
all'art. 97 Cost., con il ricorso n. 145 del 2011; 
    21)  dichiara  inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  promossa  dalle  Regioni
Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in riferimento agli  artt.  5,  77,
primo e secondo comma, 114 e 118, primo comma, Cost., con  i  ricorsi
n. 144, 146 e 147 del 2011; 
    22)  dichiara  inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  promossa  dalla  Regione
Veneto, in riferimento all'art.  117,  sesto  comma,  Cost.,  con  il
ricorso n. 145 del 2011; 
    23)  dichiara  inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  promossa  dalla  Regione
Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma,  119,
quarto comma, e 133, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 155  del
2011; 
    24)  dichiara  inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promossa
dalla Regione Lazio, in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera p), terzo e quarto comma, Cost., con il ricorso  n.  145  del
2012; 
    25)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promosse
dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con  il
ricorso n. 151 del 2012; 
    26)  dichiara  inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promosse
dalla Regione Veneto, in  riferimento  all'art.  119  Cost.,  con  il
ricorso n. 151 del 2012; 
    27)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 4,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo
sostituito  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e
dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art.  16,  comma
5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma
2, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 19, comma 6, del d.l.  n.  95
del 2012; dell'art. 16, commi 6, 9 e 10, del d.l. n.  138  del  2011,
nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del  2012;
dell'art. 16, commi 17, lettera a), 19, 20, e 21, del d.l. n. 138 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  148  del  2011,
promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt.  114,  133,
secondo comma, anche in relazione agli artt. 114 e 117, quarto comma,
Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; 
    28)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138  del  2011,
nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del  2012,
promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt.  114,  117,
terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., con  il  ricorso  n.  133  del
2011; 
    29)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del  2011,  nel
testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95  del  2012,  e
dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art.  16,  commi
6, 9 e 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 148 del  2011,  promossa  dalla  Regione  Toscana,  in
riferimento al principio di leale collaborazione, con il  ricorso  n.
133 del 2011; 
    30)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, commi 17, lettera a), 19, 20 e  21,  del
d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
148 del 2011, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento all'art.
117, terzo, quarto e sesto comma, ultima parte, Cost., con il ricorso
n. 133 del 2011; 
    31)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 28, del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  promossa
dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e  quarto
comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso n. 133 del 2011; 
    32)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 4,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo
sostituito  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e
dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6
e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel  testo  sostituito  dall'art.  19,
comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione  Puglia,  in
riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p),  terzo  e
quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso n. 141 del 2011; 
    33)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 4,  del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo
sostituito  dall'art.  19,  comma  2,  del  d.l.  n.  95  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e
dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95 del 2012; dell'art. 16, commi 6
e 9, del d.l. n. 138 del 2011, nel  testo  sostituito  dall'art.  19,
comma  2,  del  d.l.  n.  95  del  2012,   promosse   dalle   Regioni
Emilia-Romagna, Liguria e Umbria,  in  riferimento  agli  artt.  114,
primo e secondo comma, 117, primo, secondo comma, lettera p),  118  e
133 Cost. con i ricorsi n. 144, 146 e 147 del 2011; 
    34)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, commi 6 e 9, del d.l. n. 138  del  2011,
nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del  2012,
promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, secondo
comma, lettera p), secondo e sesto comma, e 118 Cost., con il ricorso
n. 145 del 2011; 
    35)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 28, del  d.l.  n.  138  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  promossa
dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.,
con il ricorso n. 145 del 2011; 
    36)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  promosse  dalla  Regione
autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 3,  primo  comma,  lettera
b), della legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
speciale per la Sardegna) e,  limitatamente  all'art.  16,  comma  4,
ultimo  periodo,  del  d.l.  n.  138  del   2011,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in  riferimento  all'art.
3, primo comma, lettera b),  della  legge  cost.  n.  3  del  1948  e
all'art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso n. 160 del 2011; 
    37)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promosse
dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 118,  primo  e  secondo
comma, Cost., con il ricorso n. 151 del 2012; 
    38)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del  d.l.
n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  148
del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n.  95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117 Cost., con
il ricorso n. 151 del 2012; 
    39)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promossa
dalla Regione Campania, in riferimento all'art.  118  Cost.,  con  il
ricorso n. 153 del 2012; 
    40)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, del  d.l.
n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  148
del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n.  95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
promosse dalla Regione Campania, in riferimento all'art.  117  Cost.,
con il ricorso n. 153 del 2012; 
    41)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma  2,  del  d.l.  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  promosse
dalla Regione autonoma Sardegna, in  riferimento  all'art.  3,  primo
comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, e  all'art.  117,
quarto e sesto comma, Cost., con il ricorso n. 160 del 2012; 
    42)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12, del d.l.
n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  148
del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n.  95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
e dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2011,  promosse  dalla  Regione
Puglia, in riferimento agli artt. 117,  secondo  comma,  lettera  p),
terzo e quarto comma, 118, secondo comma, e  119,  primo,  secondo  e
sesto comma, Cost., con il ricorso n. 172 del 2012. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                   Massimiliano BONI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Massimiliano BONI