per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dei commi 1 e 3 dell'art.  1
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti  per
il diritto allo studio, la valorizzazione del merito  e  la  qualita'
del  sistema  universitario  e  della   ricerca),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio  2009,  n.
1, sollevate dal Consiglio di  Stato,  in  sede  giurisdizionale,  in
riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe (r.o. n. 42 del 2013); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 180
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1  del  2009,
«nella parte in cui subordina la non operativita'  del  blocco  delle
assunzioni per i ricercatori universitari all'avvenuto espletamento -
vale a dire, all'avvenuta conclusione - della  procedura  concorsuale
alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n.  1,  di
conversione del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180»,  sollevata
dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in  riferimento
all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o.  n.  134
del 2012); 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  1,  del  d.l.  n.  180  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  1  del  2009,  «nella
parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione - a carico delle
universita' "non virtuose" - non prevede anche  una  sospensione  del
termine  di  durata  delle  idoneita'  conseguite  nei  concorsi   di
ricercatore e professore universitario, per tutto  il  tempo  in  cui
opera il divieto di assunzione», sollevate dal Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3  e  97  Cost.,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 58 del 2013). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI