per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2015. F.to: Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI