per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata, nei termini  indicati  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  133,  primo  e
secondo comma, e 327, primo comma, del codice  di  procedura  civile,
nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46,  comma  17,
della legge 18 giugno 2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia
di processo civile), come interpretati  dalla  Corte  di  cassazione,
sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del  1°  agosto  2012,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo  e
secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, seconda
sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2015. 
 
                                F.to: 
                 Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI