per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare - dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione - per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari), della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nonche' dell'Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del 2014. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI