per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara inammissibili le  richieste  di  referendum  popolare  -
dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione -
per l'abrogazione, nelle parti indicate  in  epigrafe,  del  comma  1
dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155  (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19
febbraio  2014,  n.14  (Disposizioni  integrative,  correttive  e  di
coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti  legislativi  7
settembre 2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari), della  connessa
Tabella A allegata  al  d.lgs.  n.  155  del  2012,  come  sostituita
dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.  14  del  2014,  e  del  comma  3
dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nonche'  dell'Allegato  II  al
medesimo d.lgs. n. 14 del 2014. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI