per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui l'incremento della misura del concorso alla finanza pubblica e' unilateralmente imposto alle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Regione siciliana; 2) dichiara estinti per rinunzia i giudizi relativi alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI