per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 35,  commi
4 e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 24 marzo 2012, n. 27, nella  parte  in  cui  l'incremento
della misura del concorso alla finanza  pubblica  e'  unilateralmente
imposto alle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e  Regione
siciliana; 
    2)  dichiara  estinti  per  rinunzia  i  giudizi  relativi   alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
marzo 2012, n. 27, promossi dalle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI