per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI