per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  423,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge  finanziaria  2006),  nel  testo  anteriore  alle
modifiche apportate dall'art.  22,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n.  66  (Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 23 giugno 2014, n. 89,  e  dell'art.  1,  comma  1093,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3  e  53  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di  Agrigento,
con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI