per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  517  del
codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui,  nel  caso  di
contestazione di una circostanza aggravante che gia' risultava  dagli
atti di indagine al momento dell'esercizio  dell'azione  penale,  non
prevede la  facolta'  dell'imputato  di  richiedere  al  giudice  del
dibattimento il giudizio abbreviato relativamente  al  reato  oggetto
della nuova contestazione; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del medesimo art. 517 del codice di  procedura  penale
nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente
o di circostanza aggravante che gia' risultava dagli atti di indagine
al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facolta'
dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento  il  giudizio
abbreviato anche in relazione ai reati diversi da  quello  che  forma
oggetto della nuova contestazione,  sollevata,  in  riferimento  agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI