per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  sopravvenuta,   a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini  indicati  in
motivazione,  del  regime   di   sospensione   della   contrattazione
collettiva,  risultante  da:  art.  16,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come
specificato dall'art. 1, comma 1,  lettera  c),  primo  periodo,  del
d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in  materia  di  proroga
del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014) e  art.
1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
di stabilita' 2015); 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98  del
2011, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera d),  del  d.P.R.
n. 122 del 2013, e dall'art. 1, comma 452, della  legge  n.  147  del
2013, promosse,  in  riferimento  all'art.  36,  primo  comma,  della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice
del lavoro, e dal Tribunale ordinario  di  Ravenna,  in  funzione  di
giudice del lavoro,  con  le  ordinanze  di  rimessione  indicate  in
epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  9,  commi  1  e  17,  primo  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n. 122, e dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n.
98 del 2011, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo
periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, con  riguardo  alla  limitazione
dei trattamenti  economici  complessivi  dei  singoli  dipendenti,  e
dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del  d.P.R.  n.  122
del 2013 e dall'art. 1, comma 453, della legge n. 147 del  2013,  con
riguardo alla sospensione delle procedure  contrattuali  e  negoziali
per la parte  economica  per  il  periodo  2013-2014,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 35, primo comma, e 53, primo e secondo  comma,
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in  funzione  di
giudice  del  lavoro,  con  l'ordinanza  di  rimessione  indicata  in
epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2-bis, 17,  primo  periodo,  e
21, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, e 16, comma  1,  lettera
b), del d.l. n. 98 del 2011, come specificato dall'art. 1,  comma  1,
lettera a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013,  con  riguardo
alla limitazione dei trattamenti economici  complessivi  dei  singoli
dipendenti, del trattamento accessorio, degli effetti economici delle
progressioni di carriera, dall'art. 1, comma 456, della legge n.  147
del 2013, con riguardo alla limitazione  dei  trattamenti  accessori,
dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del  d.P.R.  n.  122
del 2013 e dall'art. 1, comma 453, della legge n. 147 del  2013,  con
riguardo alla sospensione delle procedure  contrattuali  e  negoziali
per la  parte  economica  per  il  periodo  2013-2014,  promosse,  in
riferimento  all'art.  35,  primo  comma,  della  Costituzione,   dal
Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di  giudice  del  lavoro,
con l'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del d.l.  n.
78 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo  comma,
36, primo comma, e 39, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza
di rimessione indicata in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98  del
2011, come specificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  primo
periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, con  riguardo  alla  limitazione
dei  trattamenti  economici  complessivi  dei   singoli   dipendenti,
dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del  d.P.R.  n.  122
del 2013, e dall'art. 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013,  con
riguardo alla sospensione delle procedure  contrattuali  e  negoziali
per la parte  economica  per  il  periodo  2013-2014,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 36,  primo  comma,  della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice
del lavoro, con l'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e  21,
ultimo periodo, del d.l. n. 78 del  2010,  promosse,  in  riferimento
agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53,
primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Ravenna, in funzione  di  giudice  del  lavoro,  con  l'ordinanza  di
rimessione indicata in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98  del
2011, come specificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  primo
periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, con  riguardo  alla  limitazione
dei trattamenti economici complessivi  dei  singoli  dipendenti,  del
trattamento accessorio, degli effetti economici delle progressioni di
carriera, dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147  del  2013,  con
riguardo alla limitazione dei  trattamenti  accessori,  dall'art.  1,
comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. n.  122  del  2013,  e
dall'art. 1, comma 453, della legge n. 147  del  2013,  con  riguardo
alla sospensione delle procedure  contrattuali  e  negoziali  per  la
parte economica per il periodo 2013-2014,  promosse,  in  riferimento
agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 53, primo e  secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale  ordinario  di  Ravenna,  in
funzione  di  giudice  del  lavoro,  con  l'ordinanza  di  rimessione
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza letta all'udienza del 23 giugno 2015 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale introdotto con ordinanza del  Tribunale  ordinario  di
Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositata  il  27  novembre
2013 (n. 76 del Registro ordinanze 2014); 
    rilevato che,  in  tale  giudizio,  sono  intervenute,  con  atto
d'intervento depositato il 6 giugno 2014, la Federazione  GILDA-UNAMS
e,  con  atto  d'intervento  depositato  il  10   giugno   2014,   la
Confederazione   indipendente   sindacati   europei   (CSE)   e    la
Confederazione autonoma  dei  dirigenti,  quadri  e  direttivi  della
Pubblica amministrazione (CONFEDIR); 
    che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nel giudizio a
quo; 
    che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante,  si
vedano le ordinanze allegate alle sentenze n. 37 del 2015, n. 162 del
2014, n. 231 del 2013, n. 272 del 2012 e n.  349  del  2007)  e'  nel
senso   che   la   partecipazione   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del  giudizio  a
quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,  nel  caso
di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   dinanzi   alla   Corte
costituzionale); 
    che a tale disciplina e' possibile derogare  -  senza  venire  in
contrasto   con   il   carattere   incidentale   del   giudizio    di
costituzionalita' - soltanto a favore di soggetti  terzi,  che  siano
portatori di un interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura; 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente  non  deve  derivare,  come  per  tutte  le  altre
situazioni sostanziali disciplinate  dalla  legge  denunciata,  dalla
pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale  della  legge
stessa, ma  dall'immediato  effetto  che  la  pronuncia  della  Corte
produce sul rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo; 
    che, nel  giudizio  da  cui  traggono  origine  le  questioni  di
legittimita'  costituzionale  oggi  in  discussione,  GILDA-UNAMS   e
CONFEDIR  non  rivestono  la  posizione  di  terzo,   legittimato   a
partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte; 
    che, infatti, GILDA-UNAMS e CONFEDIR sarebbero soltanto investite
dagli effetti riflessi della pronuncia di questa Corte, al pari degli
altri soggetti sindacali che si trovino in posizione analoga a quella
degli organismi (Federazione lavoratori  pubblici-FLP  e  Federazione
italiana lavoratori pubblici-FIALP), che hanno promosso il giudizio a
quo; 
    che, inoltre, si tratta di  soggetti  sindacali  che  mancano  di
qualsiasi  collegamento  con  il  rapporto  sostanziale  dedotto  nel
giudizio a quo, concernente la stipulazione dei  contratti  applicati
al personale della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
comparto ministeri e al personale degli enti pubblici non economici; 
    che,  difatti,  GILDA-UNAMS  allega  di   essere   organizzazione
sindacale maggiormente rappresentativa  del  diverso  comparto  della
scuola e CONFEDIR non ha dimostrato di aver partecipato  alle  stesse
procedure negoziali che hanno coinvolto i  sindacati  ricorrenti  nel
giudizio principale  (FLP  e  FIALP),  avendo  documentato  di  avere
sottoscritto  il  contratto  collettivo   nazionale   del   personale
dirigente per i diversi comparti  delle  Regioni  e  delle  autonomie
locali (area II) e del servizio sanitario nazionale; 
    che deve ritenersi, per contro, ammissibile l'intervento di  CSE,
organizzazione sindacale intercategoriale senza fini di  lucro,  alla
quale  aderiscono  FLP  e  FIALP,  parti  ricorrenti   nel   giudizio
principale; 
    che  l'interveniente  CSE  ha  sottoscritto,  unitamente  a  FLP,
sindacato ricorrente nel giudizio principale, il contratto  nazionale
di lavoro relativo al personale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per il quadriennio 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) e
il contratto collettivo relativo al medesimo comparto per il  biennio
economico 2008-2009; 
    che, pertanto, CSE, in quanto organizzazione rappresentativa,  ai
sensi dell'art. 43 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche),  e   firmataria   della   contrattazione
rilevante nel giudizio a quo, vanta un interesse qualificato, che  si
differenzia rispetto all'interesse generale della piu'  vasta  platea
delle organizzazioni sindacali; 
    che  si  configura,  nella  specie,  un  interesse   direttamente
connesso con la posizione soggettiva dedotta in giudizio da  FLP,  in
considerazione  dell'unitarieta'  della  situazione  sostanziale  dei
sindacati  ammessi  alla   medesima   procedura   di   contrattazione
collettiva e firmatari del medesimo contratto. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati da  GILDA-UNAMS
e CONFEDIR (Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi
della  Pubblica  amministrazione)  nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale di cui al numero 76 del Registro ordinanze 2014; 
    2)   dichiara   ammissibile,    nel    presente    giudizio    di
costituzionalita', l'intervento di CSE  (Confederazione  indipendente
sindacati europei). 
 
               F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente