per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia - Testo A), come  introdotto  dall'art.  1,  comma
606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.  147  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge di stabilita' 2014), nella parte in  cui  non  esclude  che  la
diminuzione di un terzo degli importi  spettanti  all'ausiliario  del
magistrato  sia  operata  in  caso  di  applicazione  di   previsioni
tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso  d.P.R.  n.
115 del 2002; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980,  n.
319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,  interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite  a  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria), e 106-bis del d.P.R. n. 115  del  2002,  sollevate  dal
Tribunale ordinario di Lecce in composizione collegiale (r.o. n.  117
e n.  216  del  2014)  e  dal  Tribunale  ordinario  di  Grosseto  in
composizione monocratica (r.o. n. 121 del 2014),  in  relazione  agli
artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 607, della legge n. 147  del  2013,
sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce in composizione collegiale
(r.o.  n.  216  del  2014),  in  relazione  all'art.  3  Cost.,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 607 della legge n.  147  del  2013,
sollevate  dal  Tribunale  ordinario   di   Lecce   in   composizione
monocratica (r.o. n. 14 del 2015), in riferimento agli art. 3,  36  e
53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI