per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novita' introdotte dall'art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennita' di maternita' spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di eta'. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI