per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge  8  marzo  2000,  n.
53), nella versione antecedente alle novita' introdotte dall'art.  20
del decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  80  (Misure  per  la
conciliazione delle esigenze  di  cura,  di  vita  e  di  lavoro,  in
attuazione dell'articolo 1, commi 8 e  9,  della  legge  10  dicembre
2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale,
prevede che l'indennita'  di  maternita'  spetti  alla  madre  libera
professionista solo se il bambino non abbia superato i  sei  anni  di
eta'. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI