per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 38, comma  5,  del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici), come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa  al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative degli Stati  membri  concernenti  l'esercizio  delle
attivita' televisive), promossa - in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs.  n.  177  del  2005,
come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, promossa - in
riferimento agli artt. 76 e 41 Cost. - dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza letta all'udienza del 6 ottobre 2015 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, depositata il 17 febbraio 2014  (n.  104  del
registro ordinanze 2014); 
    rilevato che la societa' Italia 7 Gold srl ha depositato atto  di
intervento. 
    Considerato che la suddetta societa' non e'  parte  del  giudizio
principale; 
    che la costante giurisprudenza di questa  Corte  (tra  le  tante,
cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 318 del 2013 e n. 134 del
2013) e' nel senso che la partecipazione al giudizio di  legittimita'
costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del  giudizio  a
quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,  nel  caso
di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   dinanzi   alla   Corte
costituzionale); 
    che a tale disciplina e' possibile derogare  −  senza  venire  in
contrasto   con   il   carattere   incidentale   del   giudizio    di
costituzionalita' − soltanto a favore di  soggetti  terzi  che  siano
titolari di un  interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura; 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente  non  deve  derivare,  come  per  tutte  le  altre
situazioni  sostanziali  governate  dalla  legge  denunciata,   dalla
pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale  della  legge
stessa, ma  dall'immediato  effetto  che  la  decisione  della  Corte
produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; 
    che,  nel  giudizio  da  cui  trae  origine   la   questione   di
legittimita' costituzionale in discussione, la societa' interveniente
non riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimato a  partecipare
al giudizio dinanzi a questa Corte; 
    che, infatti, la suddetta societa' sarebbe investita soltanto  da
effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 38,  comma
5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  (Testo  unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici); 
    che,  pertanto,  l'intervento  spiegato  deve  essere  dichiarato
inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento della societa' Italia 7  Gold
srl. 
 
               F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente