per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive), promossa - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2005, come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, promossa - in riferimento agli artt. 76 e 41 Cost. - dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 6 ottobre 2015 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, depositata il 17 febbraio 2014 (n. 104 del registro ordinanze 2014); rilevato che la societa' Italia 7 Gold srl ha depositato atto di intervento. Considerato che la suddetta societa' non e' parte del giudizio principale; che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 318 del 2013 e n. 134 del 2013) e' nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); che a tale disciplina e' possibile derogare − senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' − soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; che, nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimita' costituzionale in discussione, la societa' interveniente non riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte; che, infatti, la suddetta societa' sarebbe investita soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); che, pertanto, l'intervento spiegato deve essere dichiarato inammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento della societa' Italia 7 Gold srl. F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente