per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del combinato disposto degli artt. 76, comma  2,  e  92  del  decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia - Testo B), «riprodotti»
nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -  Testo
A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo  e
terzo comma, e 113, primo comma, della  Costituzione,  dal  Tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento  con  l'ordinanza  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI