per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI