per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni
di legittimita' costituzionale promosse dalla Provincia  autonoma  di
Trento (reg. ric. n. 9 del 2015); 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per  la  ripresa  delle  attivita'   produttive),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n.
164, promosse, in  riferimento  all'art.  117,  comma  quarto,  della
Costituzione e all'art. 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione), nonche' al d.P.R. 22 marzo  1974,  n.  381  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia  di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 8 del 2015); 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito
dalla legge n. 164 del 2014, promosse, in riferimento  al  d.P.R.  n.
381 del 1974  e  al  d.P.R.  1°  novembre  1973,  n.  686  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), dalla Provincia
autonoma di Trento (reg. ric. n. 9 del 2015); 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito
dalla legge n. 164 del 2014, promosse, in riferimento agli  artt.  8,
numeri 5) e 20), 9, numero 7), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige),  all'art.  2  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 11, comma
2, del d.P.R. 19 novembre  1987,  n.  526  (Estensione  alla  regione
Trentino-Alto Adige ed alle province autonome  di  Trento  e  Bolzano
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616), al d.P.R. 22  marzo  1974,  n.  278  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di turismo ed industrie alberghiere), al d.P.R. n. 686 del
1973, nonche' al principio di leale  collaborazione  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 8 del 2015); 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito
dalla legge n. 164 del 2014, promosse, in riferimento agli  artt.  8,
numeri 5), 6) e 20), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972,  all'art.  117,
comma quarto, Cost. e all'art. 10 della legge cost. n.  3  del  2001,
all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R.  n.  278  del  1974,
nonche' al principio di leale collaborazione dalla Provincia autonoma
di Trento (reg. ric. n. 9 del 2015). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI