per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi  per
la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di  processo   civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e  24  della  Costituzione,
dal Giudice  di  pace  di  Vietri  di  Potenza,  con  l'ordinanza  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA