per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'  2014),  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3, 53,  36  e  38  della  Costituzione,  dalla
sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  la   Regione
Calabria, con le due ordinanze in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147  del  2013,
sollevate, in riferimento agli art. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e
136 Cost., dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le
Regioni Veneto, Campania, Calabria e Umbria, con le sei ordinanze  in
epigrafe indicate; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147  del  2013,
sollevata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per  la
Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la
legge 4 agosto 1955, n. 848, con le due ordinanze in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147  del  2013,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81,  97
e 136 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti  per
la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe; 
    5)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 590, della legge n. 147  del  2013,
sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  53  Cost.,  dalla  sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le
due ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO 
 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza emessa all'udienza del 5 luglio 2016 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale
introdotti   con   ordinanza   della   Corte   dei   conti,   sezione
giurisdizionale per la Regione  Calabria,  depositata  l'11  febbraio
2015 (r.o. n. 109 del 2015) e con ordinanza della  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale per  la  Regione  Umbria,  depositata  il  22
aprile 2015 (r. o. n. 163 del 2015). 
    Rilevato che nel giudizio iscritto al r.o. n. 109 del 2015  hanno
depositato atto di intervento  ad  adiuvandum  Furio  Pasqualucci  ed
altri 32 pensionati (con un unico atto depositato il 12 giugno  2015)
e Vincenzo Petrocelli (con atto depositato il 1° aprile 2016); 
    che nel giudizio iscritto  al  r.o.  n.  163  del  2015  si  sono
costituiti, con unico atto  depositato  il  30  maggio  2016,  Sergio
Matteini Chiari ed altri 15 ricorrenti nel giudizio a quo; 
    che la costituzione delle parti nel giudizio iscritto al r.o.  n.
163 del 2015 e' avvenuta oltre il termine stabilito dall'art. 3 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in
quanto effettuata dopo i 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 settembre 2015 (G.U. n. 35); 
    che l'intervento di Vincenzo Petrocelli nel giudizio iscritto  al
r.o. n. 109 del 2015 e' avvenuto oltre il termine previsto  dall'art.
4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
costituzionale,  giacche'  effettuato  dopo   i   20   giorni   dalla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dell'atto  introduttivo  del
giudizio, avvenuta il 17 giugno 2015 (G.U. n. 24). 
    Considerato che la costituzione delle parti nel giudizio iscritto
al r.o. n. 163 del 2015 e l'intervento del  Petrocelli  nel  giudizio
iscritto al r.o. n.  109  del  2015  sono  inammissibili  in  quanto,
secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine  per  la
costituzione e  per  l'intervento  nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte
costituzionale  deve  essere  ritenuto  perentorio  (tra  le   molte,
sentenze n. 102 del 2016, n. 220 e n. 128 del 2014); 
    che gli altri intervenienti nel giudizio iscritto al r.o. n.  109
del 2015 non sono parti del giudizio  a  quo,  bensi'  ricorrenti  in
giudizi pensionistici dinanzi a sezioni giurisdizionali  della  Corte
dei conti diverse da quella rimettente; 
    che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte  (tra  le
altre,  sentenze  n.  216  del  2014  e  n.  70  del  2015),  possono
intervenire nel giudizio incidentale di  legittimita'  costituzionale
le sole parti del giudizio principale ed  i  terzi  portatori  di  un
interesse   qualificato,   immediatamente   inerente   al    rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; 
    che la  circostanza  che  gli  istanti  siano  parti  in  giudizi
pensionistici  nei  quali  trovano  applicazione  le   stesse   norme
denunciate dalla Corte rimettente e che  questi  ultimi  siano  stati
sospesi in attesa della  definizione  delle  sollevate  questioni  di
legittimita' costituzionale non e' sufficiente a rendere  ammissibile
l'intervento, essendo i rapporti sostanziali dedotti in  causa  dagli
istanti comunque differenti da quelli oggetto del procedimento da cui
e' scaturito il giudizio costituzionale di cui al  r.o.  n.  109  del
2015; 
    che, peraltro, l'ammissibilita' di interventi ad opera di  terzi,
titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio
principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del  giudizio
di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso  delle  parti  al
detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza  e
della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice
a quo (per tutte, sentenza n. 71 del  2015  e  ordinanza  n.  32  del
2013); 
    che, pertanto, la costituzione  e  gli  interventi  spiegati  nei
giudizi di legittimita' costituzionale sopra indicati  devono  essere
dichiarati inammissibili. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio  di  Sergio
Matteini  Chiari  ed  altri   15   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale di cui al r.o. 163 del 2015; 
    2) dichiara inammissibile l'intervento di  Furio  Pasqualucci  ed
altri 32, nonche' di Vincenzo Petrocelli nel giudizio di legittimita'
costituzionale di cui al r.o. 109 del 2015. 
 
                   F.to: Paolo Grossi, Presidente