per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    1) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge di  stabilita'  2015),  promosse,  in
riferimento agli artt. 3  e  35  della  Costituzione,  dalla  Regione
Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 428, della legge n. 190  del  2014,
promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt.  3,  5,  97,
114, 117, terzo e quarto comma, 118  e  120  Cost.,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO