per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale, nei sensi e nei  limiti
di cui in motivazione, dell'art. 4, commi  1  e  11,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  personale
scolastico), nella parte in cui  autorizza,  in  mancanza  di  limiti
effettivi  alla  durata  massima  totale  dei  rapporti   di   lavoro
successivi, il rinnovo  potenzialmente  illimitato  di  contratti  di
lavoro a tempo determinato  per  la  copertura  di  posti  vacanti  e
disponibili di docenti nonche' di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che, nei giudizi di cui ai nn. 248 e 249 del  reg.  ord.
2012, hanno depositato atto di costituzione Cittadino  Donatella,  in
data 4 febbraio 2015, e Zangari Gemma, in data 5 febbraio 2015, parti
nei giudizi principali; 
    che, nei giudizi di cui ai nn. 143, 144, 248 e 249 del reg.  ord.
del  2012,  hanno  depositato  atto  di  intervento  la   Federazione
lavoratori  della  conoscenza-CGIL  e  la   Confederazione   generale
italiana del lavoro-CGIL, rispettivamente in  data  14  maggio  e  19
maggio 2015, il CODACONS e l'Associazione per la difesa  dei  diritti
civili della scuola (questi ultimi due anche nei giudizi  di  cui  al
reg. ord. nn. 32 e 34 del 2014) in data 23 ottobre 2015 e,  solo  nel
giudizio di cui  al  reg.  ord.  n.  249  del  2012,  la  Federazione
GILDA-UNAMS, in data 26 aprile 2016. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma  1,  primo  periodo,
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, «La costituzione delle  parti  nel  giudizio  davanti
alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni  dalla  pubblicazione
dell'ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale,  mediante   deposito   in
cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio,  e
delle deduzioni comprensive delle conclusioni»; 
    che, con riguardo agli  interventi,  l'art.  4,  comma  4,  delle
richiamate norme integrative prevede analogo termine  stabilendo  che
l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre  venti  giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dell'atto  introduttivo
del giudizio»; 
    che le predette ordinanze nn. 143  e  144  del  2012  sono  state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33, prima serie speciale,  del
22 agosto 2012, le ordinanze nn.  248  e  249  del  2012  sono  state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 44, prima serie speciale,  del
7 novembre 2012 e le ordinanze nn.  32  e  34  del  2014  sono  state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 13, prima serie speciale,  del
19 marzo 2014; 
    che detti  termini,  che  hanno  natura  perentoria  (ex  multis,
sentenza n. 190 del 2006), si  erano,  peraltro,  gia'  consumati  al
momento della sospensione del giudizio disposta  con  l'ordinanza  di
questa Corte n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di
interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo  quadro  CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla  direttiva
28 giugno 1999,  n.  1999/70/CE  del  Consiglio,  sottoposte  in  via
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; 
    che, secondo la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  (ex
multis, sentenze n. 71 del 2015, n. 216 del 2014 e n. 231 del  2013),
possono  intervenire  nel  giudizio   incidentale   di   legittimita'
costituzionale le sole parti  del  giudizio  principale  ed  i  terzi
portatori di un interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura; 
    che  la  Federazione  lavoratori  della  conoscenza-CGIL   e   la
Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, nonche' il CODACONS
e l'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, e  la
Federazione  GILDA-UNAMS  non  risultano  essere  parti  dei  giudizi
principali nel corso dei quali sono state sollevate le  questioni  di
legittimita' costituzionale oggetto delle ordinanze iscritte  ai  nn.
143, 144, 248 e 249 del reg. ord. 2012 e ai nn. 32 e 34 del reg. ord.
2014, ne' le  stesse  sono  titolari  di  un  interesse  qualificato,
inerente in modo diretto e immediato ai rapporti sostanziali  dedotti
in giudizio; 
    che nel procedimento instauratosi dinanzi alla Corte di giustizia
a seguito di rinvio pregiudiziale, a norma degli artt. 96  e  97  del
Regolamento  di  procedura  della  Corte   di   giustizia,   «possono
presentare  osservazioni  dinanzi   alla   Corte»   «le   parti   nel
procedimento principale», che sono «quelle individuate come tali  dal
giudice  del  rinvio,  in  osservanza  delle   norme   di   procedura
nazionali»; 
    che  la  Federazione  lavoratori  della  conoscenza-CGIL   e   la
Confederazione  generale  italiana  del   lavoro-CGIL,   nonche'   la
Federazione  GILDA-UNAMS,  come  esposto  negli  atti  di  intervento
depositati  nei  presenti  giudizi  incidentali,   hanno   presentato
osservazioni dinanzi alla Corte di giustizia in  quanto  parti  nella
causa C-62/13 (come si rileva,  peraltro,  dalla  intestazione  della
sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre  2014  nelle  cause
riunite C-22/13, da  C-61/13  a  C-63/13  e  C-418/13),  che  non  e'
relativa ad alcuno  dei  giudizi  principali  degli  odierni  giudizi
incidentali di legittimita' costituzionale; 
    che, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili, in  quanto
tardive, le costituzioni in giudizio di Cittadino Donatella e Zangari
Gemma, parti nei giudizi a quibus, nonche', anche in quanto  tardivi,
gli interventi della Federazione lavoratori della  conoscenza-CGIL  e
della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del  CODACONS
e dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola,  e
della Federazione GILDA-UNAMS, con riguardo a soggetti non parti  nei
giudizi a quibus e che risultano privi di un  interesse  qualificato,
nei termini sopra esposti. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  inammissibili  le  costituzioni  in   giudizio   di
Cittadino Donatella e Zangari Gemma; 
    2)  dichiara  inammissibili  gli  interventi  della   Federazione
lavoratori  della  conoscenza-CGIL,  della  Confederazione   generale
italiana del lavoro-CGIL,  del  CODACONS,  dell'Associazione  per  la
difesa  dei  diritti  civili  della  scuola   e   della   Federazione
GILDA-UNAMS. 
 
                   F.to: Paolo Grossi, Presidente