per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge 7  ottobre  1969,  n.  742  (Sospensione  dei
termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data
del 22 dicembre 2014,  come  univocamente  interpretato  dal  diritto
vivente, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Giudice  dell'esecuzione  del  Tribunale  ordinario  di  Cosenza  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA