per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile, in riferimento agli artt. 97, 114, 117, primo comma, 118 e 119, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), sollevata dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, della legge n. 11 del 2005, sollevata dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, della legge n. 11 del 2005, sollevata dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA