per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibile, in riferimento  agli  artt.  97,  114,
117, primo comma, 118 e 119, quarto  comma,  della  Costituzione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16-bis,  comma  5,
della  legge  4  febbraio  2005,  n.   11   (Norme   generali   sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), sollevata
dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  in
riferimento  all'art.  3  Cost.,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, della legge n. 11 del 2005,
sollevata dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in
epigrafe; 
    3) dichiara non fondata, in riferimento  all'art.  24  Cost.,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16-bis,  comma  5,
della legge n. 11 del 2005, sollevata dal Tribunale ordinario di Bari
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA