per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, «nella parte
in cui prevede che l'ordinanza che dispone una  misura  coercitiva  -
diversa dalla custodia in carcere - che  abbia  perso  efficacia  non
possa  essere  reiterata   salve   eccezionali   esigenze   cautelari
specificamente motivate», sollevata, in  riferimento  agli  artt.  3,
101, secondo comma, e  104,  primo  comma,  della  Costituzione,  dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di  Nola,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA