per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA