per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura  penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111  e  117  della
Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  14  del   Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato  a  New
York il 16 dicembre  1966,  entrato  in  vigore  il  23  marzo  1976,
ratificato e reso esecutivo con legge 25  ottobre  1977,  n.  881,  e
all'art.  6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 dal
giudice del Tribunale ordinario di Asti, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA