per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994,  n.
564  (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'art.  19,
comma  1,  del  decreto  legislativo  31  dicembre   1992,   n.   546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
sollevate dalla Commissione  tributaria  provinciale  di  Chieti,  in
riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA