per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6,  del  codice  di  procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, primo  comma,  e
117, primo  comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di
Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta il 24 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA