per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 157,  sesto  comma,  del  codice  penale,  come  sostituito
dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al  codice
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di  attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),  sollevate,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione,
dal Tribunale ordinario  di  Velletri,  dal  Tribunale  ordinario  di
Torino e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario
di Larino con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA