per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 19, primo comma, numero 3,  della  legge  27
aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e
del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio  di  stato  e
dei tribunali amministrativi regionali),  sollevata,  in  riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA