per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto, nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124); 2) dichiara che spettava allo Stato adottare l'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE