per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  inammissibile   il   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione promosso  dalla  Regione  Veneto,  nei  confronti  dello
Stato, in relazione all'art. 5, comma  1,  del  d.P.R.  12  settembre
2016, n. 194 (Regolamento recante  norme  per  la  semplificazione  e
l'accelerazione   dei   procedimenti    amministrativi,    a    norma
dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124); 
    2) dichiara che spettava allo Stato adottare l'art. 5,  comma  2,
del d.P.R. n. 194 del 2016. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE