per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma 7, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016; 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 95, comma 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016; 4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 95, comma 5, della legge della reg. Veneto n. 30 del 2016; 5) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 95, comma 2, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE