per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  63,  comma
7,  della  legge  della  Regione  Veneto  30  dicembre  2016,  n.  30
(Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  68,  comma
1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  95,  comma
4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  95,  comma
5, della legge della reg. Veneto n. 30 del 2016; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 95, comma 2, della legge reg. Veneto  n.  30
del 2016, promossa,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE