per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 24, commi 25, lettere  b),  c),
d) ed e), e  25-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito  (il
comma 25-bis), rispettivamente, dai  numeri  1)  e  2)  del  comma  1
dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio  2015,  n.  65  (Disposizioni
urgenti in materia  di  pensioni,  di  ammortizzatori  sociali  e  di
garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge  17  luglio
2015, n. 109 - e dell'art. 1, comma 483, lettera e), della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2014)», sollevate, in riferimento agli  artt.  3,  primo  comma,  36,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale regionale per  la  Lombardia,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA