per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe. 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA