per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  2  della  legge  2  agosto  2008,  n.  130
(Ratifica ed esecuzione del  Trattato  di  Lisbona  che  modifica  il
Trattato  sull'Unione  europea  e  il  Trattato  che  istituisce   la
Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli
e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate,  in
riferimento  agli  artt.  24,  101  e  104  della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della  legge  13  aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati  nell'esercizio  delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei  magistrati),  come
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 27  febbraio
2015, n. 18 (Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati),
sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  24,   101   e   104   della
Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di  Enna  con   l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA