per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 170, primo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   5   gennaio    1967,    n.    18    (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevata, in  riferimento
all'art.  3  della  Costituzione,  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni,
con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale   promosso   dalla   Corte    dei    conti,    sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del  10  maggio
2017 (reg. ord. n. 164 del 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale. del 22 novembre 2017. 
    Rilevato che nel giudizio e' intervenuto ad  adiuvandum  Giovanni
Ferrero, con atto depositato il 12 dicembre 2017; 
    che l'interveniente ha dedotto di essere stato collocato a riposo
- con il grado di ministro plenipotenziario - allorche' era assegnato
a una sede estera e di percepire, pertanto, al  pari  del  ricorrente
nel giudizio a quo, un trattamento previdenziale  proporzionato  alla
misura minima dell'indennita' di posizione, corrisposta al  personale
della carriera diplomatica che lavori all'estero; 
    che l'interveniente fonda  l'ammissibilita'  dell'intervento  sul
presupposto di «un interesse qualificato a che la  norma  oggetto  di
censura venga dichiarata incostituzionale». 
    Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte
(fra le molte, sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del  Considerato  in
diritto), «la partecipazione al giudizio incidentale di  legittimita'
costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del  giudizio  a
quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,  nel  caso
di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale)» e che a tale disciplina e' possibile derogare, senza
contraddire   il    carattere    incidentale    del    giudizio    di
costituzionalita', «soltanto a favore di  soggetti  terzi  che  siano
titolari di un  interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura»; 
    che l'interveniente e'  titolare  di  una  situazione  soggettiva
regolata dalla norma oggetto di censura e  non  vanta,  tuttavia,  un
interesse  direttamente  riconducibile   all'oggetto   del   giudizio
principale e allo specifico rapporto sostanziale che vi e' dedotto; 
    che l'intervento spiegato in giudizio da  Giovanni  Ferrero  deve
essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  inammissibile  l'intervento  di  Giovanni  Ferrero  nel
giudizio di legittimita' costituzionale di cui al reg.  ord.  n.  164
del 2017. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente