per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA