per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del
decreto  legislativo  1°  dicembre   2009,   n.   179   (Disposizioni
legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui  si  ritiene
indispensabile la permanenza in  vigore,  a  norma  dell'articolo  14
della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in  cui  dichiara,
alla voce n. 1266 dell'Allegato  1,  l'indispensabile  permanenza  in
vigore dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991  (Provvedimenti
in favore dei territori montani), quanto all'esenzione dal  pagamento
dei contributi unificati in agricoltura. 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, sollevata,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA