per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, intitolato «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"», nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attivita' finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA