per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  72,  comma
3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di
cui all'art. 19 del  decreto  legislativo  3  agosto  2018,  n.  105,
intitolato  «Disposizioni  integrative  e   correttive   al   decreto
legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  recante:  "Codice  del  Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge  6
giugno 2016, n. 106"», nella parte in  cui  non  prevede  che  l'atto
d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di
intervento e le linee di  attivita'  finanziabili  nei  limiti  delle
risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia  adottato  previa  intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7,  64,  65  e  72,
quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs.  n.  117  del
2017, promosse dalla Regione Veneto e  dalla  Regione  Lombardia,  in
riferimento all'art. 119 della Costituzione, con i  ricorsi  indicati
in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 61, comma 2,  62,  comma  7,  64  e  65  -
quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105  del
2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla  Regione  Veneto  e
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97,  114,  117,
terzo e quarto comma, 118  e  120  Cost.  e  al  principio  di  leale
collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt.  64  e  65  -  quest'ultimo  nel   testo
introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 -  del  d.lgs.  n.
117  del  2017,  promosse  dalla  Regione  Veneto  e  dalla   Regione
Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost., con i  ricorsi  indicati
in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA