per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della  legge
della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in  materia  di
tasse automobilistiche  regionali),  introdotto  dall'art.  33  della
legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche
alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge  finanziaria  per
l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  66  (Legge
finanziaria per l'anno  2012)  e  ulteriori  disposizioni  collegate.
Modifiche alle l.r.  59/1996,  42/1998,  49/1999,  39/2001,  49/2003,
1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010,  68/2011»,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, della Costituzione, dalla Commissione  tributaria  provinciale
di Napoli, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA