per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del  decreto
legislativo  19  gennaio  2017,  n.  5,  recante  «Adeguamento  delle
disposizioni  dell'ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di
iscrizioni, trascrizioni  e  annotazioni,  nonche'  modificazioni  ed
integrazioni normative per la regolamentazione delle  unioni  civili,
ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della  legge  20
maggio 2016, n. 76», sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in
riferimento all'art. 22 della Costituzione, con l'ordinanza  indicata
in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2), del  d.lgs.  n.  5
del  2017,  sollevate  dal  Tribunale  ordinario   di   Ravenna,   in
riferimento agli artt. 2, 3,  11,  76  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  8  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con
legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt.  1  e  7  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata  a  Strasburgo  il  12  dicembre  2007,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del  2017,  sollevate  dal
Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2,  3,  11,
76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in  relazione  all'art.  8
della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA