per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5,
della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28  (Legge  sulla
partecipazione) e dell'art. 7, comma 2, della medesima  legge,  nella
parte in cui prevede che il dibattito pubblico  regionale  si  svolga
anche sulle opere nazionali; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7,  comma  12,  della  legge  della  Regione
Puglia n. 28 del 2017, promossa, con riferimento agli artt. 97, primo
comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo  comma,  e  118  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA