per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi  1
e 2, della legge della  Regione  Abruzzo  4  settembre  2017,  n.  51
(Impresa Abruzzo competitivita' - sviluppo - territorio); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6,
della legge reg. Abruzzo n. 51  del  2017,  nella  parte  in  cui  fa
riferimento ai «procedimenti di cui ai commi 1 e 5», anziche' ai soli
«procedimenti di cui al comma 5»; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6,
lettere a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte
in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 (Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  al   fine   di
individuare  il  termine  relativo  alla  produzione  dei   documenti
integrativi; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6,
lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella  parte  in
cui non rinvia all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7,
della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017; 
    6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8,
lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella  parte  in
cui non prevede la  possibilita'  di  adottare  un  provvedimento  di
rigetto nel caso di diniego assoluto; 
    7) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9,
della legge reg. Abruzzo n. 51 del  2017,  nella  parte  in  cui  non
rinvia all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990; 
    8) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2,
della legge reg. Abruzzo n. 51 del  2017,  nella  parte  in  cui  non
esclude dal suo ambito di applicazione le  irregolarita'  riscontrate
in sede di verifica delle  condizioni  dell'autorizzazione  integrata
ambientale (AIA); 
    9) dichiara non fondata, nei termini di cui  in  motivazione,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  6,
lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51  del  2017,  promossa  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, in relazione  all'art.
14-bis della legge n. 241  del  1990,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE