per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitivita' - sviluppo - territorio); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui fa riferimento ai «procedimenti di cui ai commi 1 e 5», anziche' ai soli «procedimenti di cui al comma 5»; 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di individuare il termine relativo alla produzione dei documenti integrativi; 4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990; 5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017; 6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non prevede la possibilita' di adottare un provvedimento di rigetto nel caso di diniego assoluto; 7) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990; 8) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione le irregolarita' riscontrate in sede di verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 9) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in relazione all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE