per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione
Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della
diffusione dei fenomeni  di  dipendenza  dal  gioco),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera  h),  e  terzo,
della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale   per
l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA